Statuto dell’associazione AMISI

Art. 1 : Nome e Sede
1.1. Con il nome di AMISI (Associazione MIcrocredito Svizzera Italiana) è creata un’associazione a scopo non lucrativo, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli articoli 60 e seguenti dei Codice Civile Svizzero.
1.2. La sua sede è a Lugano-Pregassona. La sua durata illimitata.

Art. 2 : Scopi
2.1. Condurre ogni azione nell’obiettivo di aiutare efficacemente, nella Svizzera Italiana, persone senza mezzi finanziari sufficienti che desiderano creare un’impresa.
2.2. Collaborare attivamente con ogni gruppo o associazione con scopo identico e disposti ad aiutarla.
2.3. Creare un club economico che riunisca tutte le imprese create con il suo aiuto per lo scambio delle reciproche esperienze e per motivarle in uno spirito di solidarietà comune.
2.4. Promuovere ogni riflessione utile nel campo del lavoro, della coesione sociale e dell’esclusione.
2.5. Negoziare con le autorità competenti su ogni aspetto relativo agli scopi dell’associazione.

Art. 3: Soci
3.1. L’Associazione AMISI é composta da soci individuali e collettivi.
3.2. I soci individuali sono le persone fisiche che aderiscono alla sua azione e pagano la quota sociale.
3.3. Gruppi associativi a scopo sociale, economico o caritatevole possono essere ammessi come membri collettivi. Essi partecipano come sostegno dell’associazione e pagano la quota sociale
3.4 I soci non sono responsabili dei debiti dell’associazione.

Art. 4 : Adesioni ‑ Dimissioni ‑ Esecuzioni
4.1. Le domande d’adesione sono indirizzate sotto forma scritta al Comitato dell’Associazione. Il Comitato delibera e informa l’Assemblea delle domande ammesse.
4.2. Con un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile la dimissione é effettiva, con la riserva dell’adempimento degli obblighi finanziari contrattati.
4.3. L’esclusione, su proposta motivata del comitato, è pronunciata dall’Assemblea dopo aver dato al socio interessato la possibilità di essere ascoltato.
4.4. I soci ancora morosi dopo due solleciti vengono esclusi d’ufficio dall’associazione.
4.5. I soci dimissionari o esclusi non hanno nessuno diritto sugli averi sociali.

Art. 5 : Risorse
Le risorse dell’Associazione sono
5.1. Le quote dei soci.
5.2. I doni
5.3. I lasciti
5.4. Le sponsorizzazioni
5.5. I prestiti senza interessi da parte dei soci
5.6. I redditi

Art. 6: Finanziamenti per la creazione d’imprese
Per l’aiuto al finanziamento della creazione d’imprese AMISI raccoglie da privati, fondazioni, Enti pubblici e privati delle garanzie bancarie che vengono usate come garanzia per la copertura di linee di credito, concesse da Banche, per specifici progetti di neo-imprenditori e per una durata determinata (minimo 5 anni).L’associazione AMISI è responsabile della gestione di queste garanzie bancarie, che servono unicamente a garantire e appoggiare progetti di microcredito (in forma di linea di credito) nella Svizzera Italiana. L’Associazione AMISI in futuro può essere trasformata in fondazione. I fondi propri di AMISI e relative assicurazioni servono a garantire eventuali insuccessi di progetti.

Art. 7: Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
7.1. L’assemblea.
7.2. Il Comitato.

Art. 8: Assemblee
8.1. Le assemblee sono costituite dall’insieme dei soci ai sensi dell’articolo 3 di questo statuto.
8.2. Il Comitato convoca l’assemblea generale in forma scritta (per lettera o per posta elettronica o fax) con preavviso di un mese, allegando l’ordine del giorno ed ogni documento necessario­.
8.3. L’assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento dal Comitato o su domanda di un quinto dei soci dell’Associazione. I soci sono convocati con un preavviso di 15 giorni.
8.4. L’Assemblea può deliberare alla presenza della maggioranza qualificata del 50% + 1 dei soci. Qualora non si raggiungesse il quorum, l’assemblea viene riconvocata validamente 15 minuti più tardi con i soci presenti che possono deliberare validamente con la maggioranza relativa.
8.5. Un rappresentante di una Associazione, Fondazione o un finanziatore che mettono a disposizione garanzie bancarie per lo scopo dell’associazione può partecipare alle assemblee­ senza diritto di voto.

Art. 9: Competenze dell’assemblea
L’assemblea
9.1. Elegge il Comitato.
9.2. Elegge il presidente tra i membri del Comitato, che lo propone.
9.3. Elegge il/i revisore/i dei conti.
9.4. Approva il rapporto annuale del Comitato.
9.5. Approva il rapporto finanziario del tesoriere.
9.6. Approva il rapporto finanziario del/i revisore/i dei conti.
9.7. Da scarico al Comitato e al/i revisore/i dei conti.
9.8. Modifica lo statuto.
9.9. Fissa l’importo delle quote sociali dei membri individuali e collettivi.
9.10. Delibera sull’ordine del giorno e sulle proposte individuali deposte nel rispetto
dei termini fissati dal Comitato.
9.11. Delibera sui rapporti d’esclusione dei membri.

Art. 10: Voto dell’assemblea generale
10.1 L’assemblea generale é presieduta di norma dal presidente. In casi speciali si può eleggere un presidente di giornata.
10.2. Ogni socio, ai sensi dell’articolo 3 di questo statuto, presente all’assemblea generale e firmatario della lista di presenza dispone di una voce. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei soci presenti.
10.3. Le votazioni e/o elezioni hanno luogo per alzata di mano.
10.4. Su domanda di almeno un quinto dei soci presenti le votazioni e le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 11: Costituzione del Comitato
Il Comitato é composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove. I membri eletti restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Art. 12: Competenze e obblighi del Comitato
12.1. Il Comitato é l’organo esecutivo dell’associazione. Svolge tutti i compiti, esercita ogni competenza inerente lo scopo dell’associazione, realizza gli obiettivi, fissa le mansioni e vigila sul buon andamento della stessa.
12.2. Determina i compiti del segretario generale e nomina il tesoriere.
12.3. Mette a disposizione, su proposta del segretario generale, i volontari per il sostegno dei collaboratori necessari alla realizzazione degli scopi dell’associazione.
12.4. Esegue le decisioni dell’assemblea.
12.5. Registra le ammissioni dei nuovi membri e propone all’assemblea, motivandole, le eventuali esclusioni.
12.6. Designa i suoi rappresentanti presso altre associazioni od organismi.
12.7. Assume temporaneamente eventuali collaboratori supplementari retribuiti, su proposta dei segretario generale, seguendo i bisogni legati allo sviluppo delle attività imprenditoriali.
12.8. Il Comitato può deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei propri membri. In caso di parità il voto del presidente vale il doppio
12.9. Il Comitato si riunisce su domanda del presidente o secondo un calendario prestabilito. Può essere convocato anche da 1 /3 dei membri di comitato.
12.10. Decide sulla gestione dei capitali propri dell’associazione.
12.11. Decide sulla concessione dei crediti.
12.12. Decide sulla gestione delle garanzie bancarie.
12.13. Decide i prezzi dei servizi e delle prestazioni dell’associazione.
12.14. Propone l’ammontare delle tasse e quote annuali all’assemblea.
12.15. Nomina le commissioni.

Art. 13 : Segretario generale
13.1. Il segretario generale é nominato dal Comitato.

Art. 14: Competenze del Segretario generale
14.1. Dirige, sotto il controllo del Comitato, l’insieme delle operazioni pratiche relative agli scopi dell’associazione con i collaboratori necessari.
14.2. Assume, secondo i bisogni, ma nei limiti fissati dal Comitato i collaboratori, retribuiti o meno, necessari all’esecuzione dei suoi compiti.
14.3. Risponde delle sue attività al Comitato.
14.4. Assiste alle sedute del Comitato con voce consultativa.

Art. 15: Partecipazione alle sedute del Comitato
Secondo le circostanze il Comitato può, in via eccezionale, invitare altri collaboratori, retribuiti o meno, a partecipare ad una propria seduta.

Art. 16 : I revisori dei conti
I conti dell’associazione sono verificati alla fine di ogni esercizio dai revisori nominati a questo scopo.

Art. 17: Modifica dello statuto
17.1. Lo statuto può essere modificato unicamente da una decisione dell’assemblea generale ordinaria o straordinaria ed alla maggioranza dei soci presenti.
17.2. Nella convocazione a quest’assemblea devono essere menzionati gli articoli ed i testi dello statuto soggetti a modifica ed il testo della modifica proposta.

Art. 18: Diritto di firma e cariche
Il Comitato stabilisce i diritti dì firma che impegnano l’associazione come pure le cariche al suo interno.

Art. 19 : Liquidazione dell’associazione AMISI
La liquidazione può essere decisa unicamente da un’assemblea generale convocata esplicitamente a tale scopo. La decisione deve essere presa alla maggioranza dei soci presenti

Art. 20 : Attribuzione degli averi dell’associazione AMISI
In caso di liquidazione dell’associazione AMISI, i suoi averi saranno versati ad un’associazione avente scopi simili o ad un’associazione umanitaria.

Art. 21 : Entrata in vigore
Questo statuto entra in vigore per la prima volta 1 luglio 2008.